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FREE ANNNULLAMENTO DELL’ANNOTAZIONE IN CASELLARIO INFORMATICO DELL'(EX) AVCP

«La Sezione, tirando le fila di quanto esposto negli ultimi paragrafi, ritiene pertanto che la corresponsabilità nell’illecito ascrivibile all’Agenzia delle Entrate e all’A.V.C.P. possa essere determinata nella misura del 50 % a carico della prima e del 25 % per la seconda, al Comune appellante competendo la quota residua».

Cfr. Cons. Stato, V, 24 luglio 2014, n. 3954.

 

 

 

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