1. Deve essere negato l'accesso ai documenti di una gara d'appalto a un'impresa che non ha partecipato alla procedura.
2. Occorre la dimostrazione di una rigida "necessità" e non di una mera "utilità" del documento, non configurandosi di conseguenza la posizione legittimante quando i documenti richiesti non sono necessari per la difesa in giudizio, ma solo utili per articolare la difesa in giudizio secondo una particolare modalità, ossia per articolare una particolare censura.
«La giurisprudenza, condivisibilmente, ha ritenuto che <<deve essere negato l'accesso ai documenti di una gara d'appalto a un'impresa che non ha partecipato alla procedura, specie laddove detta impresa non fornisca sufficienti elementi a dimostrazione della propria posizione differenziata, o di essere portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale ad ottenere gli atti richiesti in ostensione>> (...).
Nella fattispecie, risulta palese che la tutela della posizione giuridica dell’interessata, portatrice di un interesse alla rinnovazione della procedura di gara, non può beneficiare in alcun modo della conoscenza di documenti relativi alla fase di espletamento della procedura cui la ricorrente non ha partecipato.
E, infatti, <<in materia di diritto di accesso, per l'applicazione del comma 7 dell'art. 24, l. n. 241/1990, occorre la dimostrazione di una rigida "necessità" e non di una mera "utilità" del documento cui si chiede di accedere, tanto più nei casi in cui l'accesso sia esercitato non già in relazione agli atti di un procedimento amministrativo di cui il richiedente è parte, ma in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo, non configurandosi, di conseguenza, la posizione legittimante quando i documenti richiesti non sono necessari per la difesa in giudizio, ma solo utili per articolare la difesa in giudizio secondo una particolare modalità, ossia per articolare una particolare censura>> (...), configurandosi altrimenti - si deve soggiungere, per completezza - una fattispecie di mero controllo generalizzato dell'attività amministrativa, preclusa dall'art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990. Ne deriva che l'accesso non può riconoscersi per il solo interesse strumentale alla rinnovazione della procedura di gara, non sussistendo una regola generale di indifferenziata titolarità della legittimazione al ricorso, con esercizio, perciò, dell'accesso a fini di cura o difesa di interessi giuridici collegati, basata sulla mera qualificazione soggettiva di imprenditore potenzialmente aspirante all'indizione di una nuova gara, salvo i casi del contrasto in radice della scelta della stazione appaltante di indire la procedura, dell'affidamento senza gara e della previsione nel bando di una specifica e lesiva clausola escludente» (T.A.R.).
