Le due società erano state escluse per avere offerto, l’una un ribasso di 33.933,00% e l’altra di 34.041,00%, con ribassi perciò comportanti l’inammissibilità dell’offerta, secondo quanto disposto dalla legge di gara.
Le due società erano state escluse per avere offerto, l’una un ribasso di 33.933,00% e l’altra di 34.041,00%, con ribassi perciò comportanti l’inammissibilità dell’offerta, secondo quanto disposto dalla legge di gara.