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Il controllo della documentazione amministrativa

"È svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante". Obliterato completamente il disposto di cui al D.Lgs- 267/2000, art. 107, comma 3.

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