Si osserva che «la lex specialis di gara, nella parte in cui indica che saranno prese in considerazione, nella formulazione dell’offerta economica, fino a due cifre decimali e che pertanto tutti i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali, non determina l’estensione di tale criterio anche al procedimento di determinazione della soglia di anomalia, salvo che non lo specifichi espressamente». In realtà la lex specialis non potrebbe specificare «espressamente» una modalità di calcolo già determinata ex lege.
