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LA DIFFERENZA DEL CONSORZIO “ORDINARIO” RISPETTO A QUELLO “STABILE”

Il consorzio ordinario, di fatto, non può non individuare già in sede di gara le consorziate esecutrici (in questo senso, esso è più assimilabile al consorzio cooperativo o artigiano). Ieri non era sanabile la mancata comprova dell’idoneità morale delle consorziate esecutrici, oggi sì.

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