www.APPALTIeCONCESSIONI.eu

L’annullamento della sanzione irrogata dall’ANAC

«Nel caso di specie, non può non notarsi che l’Autorità resistente ha provveduto a irrogare nei confronti della società ricorrente una sanzione ex art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 senza che nel provvedimento sia indicato (né espressamente, né implicitamente attraverso un adeguato compendio motivazionale) per quale delle fattispecie previste dalla disposizione la stessa sia stata sanzionata.

Tale circostanza sarebbe già di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento della sanzione gravata (per eccesso di potere, sub specie di difetto di motivazione), atteso che i provvedimenti sanzionatori adottati dall’ANAC ex art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 devono contenere una motivazione che – ancorché sintetica – sia idonea a consentire agli operatori economici (e, in caso di giudizio, al giudice competente) di individuare con certezza la fattispecie per la quale è stata irrogata la sanzione e di ricostruire l’iter logico seguito dall’Autorità per l’addebito della stessa.

Per poter leggere tutto l'articolo occorre effettuare il login oppure abbonarsi al giornale.

Url: https://www.appaltieconcessioni.eu/tematiche-generali/23649-l-annullamento-della-sanzione-irrogata-dall-anac.html