1. La C.G.U.E. non ha inteso censurare in assoluto la previsione di limiti quantitativi al subappalto, ma solo la loro fissazione in via generale ed astratta ad opera della fonte primaria: ma, poiché così è, che ne è allora dell’obbligo di eseguire in proprio la parte maggioritaria (il 50,01%) della categoria prevalente nei lavori e del servizio ad alta intensità di manodopera? La questione rimane aperta. 2. Anche il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) lascia le stazioni appaltanti libere di disciplinare in senso restrittivo il ricorso al subappalto.
