Anche a un servizio dell’allegato II B si applica l’art. 84, comma 4, del codice (principio già affermato dalla “plenaria”).
Si «deduce la violazione dell’art. 84, comma 4, del codice dei contratti pubblici, lamentandosi l’incompatibilità, quale membro della Commissione giudicatrice diverso dal Presidente, della dr.ssa – omissis – , che è referente dell’esecuzione del contratto, in quanta applicata al settore dei Servizi sociali, che è l’unità organizzativa interessata dal contratto in questione; la ricorrente genericamente ipotizza anche l’incompatibilità dell’altro componente dr.ssa – omissis – .
Allega negli scritti difensivi parte ricorrente che dall’art. 1 del capitolato speciale di appalto si evince che «il servizio viene erogato su indicazione dell’assistente sociale comunale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e in base alle disponibilità delle risorse economico finanziarie»; il che evidenzierebbe inequivocabilmente come la dr.ssa – omissis – sia destinata a svolgere, in fase di esecuzione contrattuale, la propria funzione relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, anche alla stregua dell’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Plen., – omissis – .
L’Amministrazione resistente, da parte sua, ha dedotto che la dr.ssa – omissis – svolge la sua prestazione lavorativa, a tempo parziale, seguendo i procedimenti del Tribunale per i Minorenni, e non assolve dunque ad alcun compito in relazione al servizio appaltato, cui sono preposte le assistenti sociali dr.sse – omissis – ed – omissis – .
Il motivo appare meritevole di positiva valutazione, nei termini che seguono.
Su richiesta del Collegio, la responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune (…) ha versato agli atti del giudizio una dichiarazione in data 12 giugno 2014, mediante la quale attesta che la dr.ssa – omissis – è impegnata in via prioritaria e pressocchè esclusiva nella gestione degli adempimenti e procedimenti in materia di tutela minorile, e che non sarà chiamata neppure in futuro ad interessarsi dei servizi di assistenza domiciliare ed educativa – scolastica.
Ora, anche a prescindere dalla, pur rilevabile, assenza di atti protocollati recanti la ripartizione dei compiti, e dunque l’assetto organizzatorio dei “servizi sociali” del Comune (tale non è neppure la “comunicazione interna” in data 25 marzo 2014), anche con riferimento specifico alla “dichiarazione di chiarimento” non può non rilevarsi come sia configurabile un ambito di incompatibilità della commissaria – omissis – , atteso che, secondo quanto è dato desumere dal punto 2.2 del capitolato speciale, il servizio di assistenza domiciliare riguarda anche “i minori e le loro famiglie”.
Si aggiunga che la dr.ssa – omissis – risulta avere assunto servizio alle dipendenze dell’Amministrazione comunale il 14 febbraio 2014, e la preposizione, peraltro non esclusiva, alla “tutela minorile” è stata definita con la ricordata nota del responsabile in data 25 marzo 2014; nell’arco temporale che va dal 14 febbraio al 25 marzo (nel quale si sono svolte le operazioni di valutazione delle offerte) la stessa dr.ssa – omissis – è stata dunque verosimilmente occupata anche negli altri servizi sociali, ciò rafforzandone la situazione di incompatibilità rispetto alla procedura di valutazione comparativa concorrenziale oggetto di controversia.
Il fondamento di razionalità dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, come evidenziato dalla già ricordata decisione dell’Adunanza Plenaria, è quella di garantire una rigida separazione della fase di preparazione della documentazione di gara con quella di valutazione delle offerte, a garanzia della neutralità del giudizio, ed in coerenza con la regola generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi (in termini anche – omissis – ).
Pertanto, se può affermarsi che non sono incompatibili a fare parte della Commissione giudicatrice tutti i soggetti che, in quanto dipendenti della Stazione appaltante, sono in qualche misura coinvolti nella specifico servizio oggetto dell’appalto, lo sono invece i chiamati a svolgere una funzione relativamente allo specifico contratto.
L’art. 84, comma 4, delinea un’incompatibilità da riferire non già a situazioni future, ma rispetto ad incarichi svolti prima della nomina a commissario (Cons. Stato, – omissis – ).
Giova ribadire che la disposizione in questione è finalizzata ad impedire la presenza nella Commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, in grado cioè di incidere sul processo formativo della volontà che ha condotto alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l’esito.
4. - L’accoglimento di tale censura, che stigmatizza la partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice di un soggetto incompatibile comporta non solo l’annullamento del provvedimento di nomina della Commissione stessa, ma anche delle determinazioni dalla stessa adottate, ed in particolare del provvedimento di aggiudicazione» (T.A.R.).
