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FREE LETTERA AL SIGNOR PRESIDENTE DELL’ANAC, E PER CONOSCENZA, AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Egregio Signor Presidente dell’ANAC (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.),

dal 1° luglio 2014 è scattato l’obbligo di far ricorso all’AVCPASS.

Fra le disposizioni vigenti, adottate allora dall’AVCP, ve ne è una che riguarda il requisito della regolarità fiscale.

«In caso di comunicazione con esito negativo» da parte dell’Agenzia delle Entrate, «la stazione appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto interessato. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della stazione appaltante, un’eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della riscossione competente. A tal fine l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell’Agente della riscossione competente che per il rilascio dell’attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell’operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura».

L’operatore (esperto) che deve interpretare tale disposizione del vigente sistema AVCPASS, ovviamente sa che la disposizione stessa va giuridicamente disapplicata, anche perché contrastante, ora, con il combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis, del codice e dell’art. 46, comma 1-ter.

Non sarebbe allora il caso di richiedere al governo, con lettera ufficiale, la sospensione formale dell’obbligo di far ricorso all’attuale AVCPASS?

Lei sa, per esempio, che in uno dei manuali-utente on line nel suo portale (http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/manuali/4ComaReq.pdf/), a pagina 25, si parla ancora di «CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DELL’IMPRESA PRESSO LA CCIAA CON DICITURA ANTIMAFIA»?

La inviterei infine, così, ex multis, a valutare il fatto che, se oggi un operatore economico non forma il PASSOE, ovvero lo forma irregolare, la stazione appaltante (forse) dovrebbe introitargli la sanzione pecuniaria per «irregolarità essenziale».

Si ringrazia per l’attenzione.

Lino Bellagamba

www.linobellagamba.it

 

E, p.c., al Sig. Presidente del Consiglio (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)  

 

Cfr. anche la sezione domande.

 

 

 

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