La questione se, una volta escluso che il protocollo di legalità consentisse alla stazione appaltante di escutere la garanzia definitiva, siffatta escussione fosse consentita in applicazione dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016: l’escussione della garanzia definitiva può risultatare basata sulla risoluzione per la sopravvenuta interdittiva prefettizia, in modo da attribuire alla stessa una funzione sanzionatoria?
