«È evidente, allora, che tale circostanza (al pari delle altre sopra indicate) avrebbe dovuto essere oggetto di adeguati approfondimenti istruttori da parte dell’Autorità resistente, la quale – invece – ha ritenuto di poter ricondurre l’utilità della notizia (come indice di inaffidabilità della società ricorrente) al solo fatto che la «comunicazione obbligatoria dei lavoratori distaccati è stata eseguita successivamente al sopralluogo [nel cantiere]», e ciò, peraltro, senza indicare quale norma (di legge, della lex specialis, contrattuale, di un protocollo di legalità, etc.) sarebbe stata violata dall’operatore economico con la propria condotta.
