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FREE LA «MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI»

Tutte le prime problematiche.

 

LA NORMA

– Il punto di partenza: la tassatività delle cause di esclusione.

– Il combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis, del codice e dell’art. 46, comma 1-ter: l’unitarietà complessiva di disciplina.

– L’ambito di applicazione: dalle «dichiarazioni» agli «elementi», anche in riferimento a soggetti «soggetti terzi». La questione di fondo generata dal riferimento normativo esteso agli «elementi».

– Gli esempi-chiave: le dichiarazioni bancarie; l’indicazione analitica di risorse e mezzi prestati, nell’avvalimento dei requisiti.

– La ratio legis dell’impianto normativo.

La distinzione primaria fra «mancanza, (…) incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni» e «casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili»: il discrimine di primo approccio.

– La «sanzione pecuniaria»: la valenza non sostanziale della nozione; il dubbio di compatibilità con il principio comunitario di concorrenza; il presupposto di insorgenza dell’obbligazione di pagamento, alla luce sia del dato letterale, sia delle motivazioni sostanziali.

Garanzia provvisoria: la deroga al codice delle assicurazioni private; l’insanabilità della mancata presentazione; il quantum di copertura; i destinatari della richiesta di pagamento della sanzione.

– La regolarizzazione: il sub-procedimento.

– Le questioni dell’applicabilità o meno della norma: ai «contratti esclusi»; alle procedure di acquisto sul MEPA e tramite cottimo; per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a EUR 100.000.

           

LE CASISTICHE

– La mancata indicazione di «tutte le condanne penali riportate»: le due possibili interpretazioni e quella preferibile.

– Le dichiarazioni di insussistenza di una della cause di esclusione diverse da quella di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 38 del codice. Il caso dei progettisti di appalto di progettazione ed esecuzione di lavori. La mancata comprova, in capo alle consorziate, dell’insussistenza delle cause di esclusione.

– La documentazione riguardante gli «operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list».

– L’AVCPASS e il PASSOE non presentato, ovvero presentato ma irregolare: un possibile tertium genus di irregolarità. Altri possibili casi di irregolarità “classica”.

– Il raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituirsi e l’intestazione della cauzione provvisoria.

– I dati da dichiararsi di cui all’art. 79 del codice, commi 5-bis e 5-quinquies.

– Il documento di identità.

– Le dichiarazioni da parte di ognuna delle tre tipologie di consorzio, in ordine a chi eseguirà l’appalto.

– La dichiarazione delle «parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati».

– La dichiarazione di impegno a conferire «mandato collettivo speciale con rappresentanza».

– La dichiarazione inerente al possesso dei «requisiti di idoneità professionale».

– La dichiarazione inerente al possesso di  idonea attestazione-SOA.

– La dichiarazione in ordine al rispetto delle norme di «garanzia della qualità» ovvero delle norme di «gestione ambientale»: la diversa fattispecie delle «altre prove relative all'impiego di misure equivalenti».

La dichiarazione in ordine all’iscrizione negli «elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi».

– La garanzia provvisoria: la mancata dichiarazione del possesso della certificazione di qualità e le altre carenze.

– La mancanza della dichiarazione degli oneri aziendali della sicurezza.

– La mancanza della dichiarazione obbligatoria di subappalto.

– Le carenze dichiarative di cui al codice (D.Lgs. 163/2006), articoli: 41, comma 1; 42, comma 1, lett. a), b), c), e), f), g), h), i) ed m); art. 49, comma 2, lett. a), b), c), d), g) ed f); 51; 68, comma 6; 69, comma 4; 90, comma 7.

– Le carenze dichiarative di cui al regolamento (d.P.R. 207/2010), articoli: 90; 92, comma 2; 106, comma 2; 118, comma 2; 119, comma 5; 263, commi 1 e 2; 267, comma 5.

– La questione aperta per il mancato pagamento della contribuzione all’ex AVCP, ora ANAC.

– Le «irregolarità non essenziali».

 

LA «VARIAZIONE CHE INTERVENGA (…) SUCCESSIVAMENTE»

– L’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 38 del codice, in relazione: al massimo ribasso assoluto; all’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in ordine alle metodologie che servono per individuarla a prescindere dal profilo dell’anomalia; al prezzo più basso con esclusione automatica, anche in riferimento all’art. 48, comma 2, del codice stesso.

 

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