L’impresa ha proceduto al completamento dell’offerta nell’imminenza della scadenza del termine e, dunque, la stessa ha compiuto tale operazione in violazione dei principi di diligenza e di autoresponsabilità esigibili dal partecipante alle gare pubbliche, principi in base ai quali avrebbe dovuto procedere al completamento del caricamento dell’offerta con un lasso di tempo di sicurezza e non certo negli ultimi 13 minuti della gara, anche in considerazione del fatto che i documenti di gara avevano previsto un termine per la consegna delle offerte pari a 47 giorni dalla pubblicazione del bando. E poi i file RAR non erani ammessi.
