Si riscontra che «risulta confermata l’impostazione per cui, una volta esclusa dalla gara per riscontrati vizi inerente la propria ammissione, l’appellante principale non avrebbe legittimazione a contestare supposti vizi relativi ad una fase procedimentale successiva».
Cfr. Cons. Stato, IV, 26 agosto 2014, n. 4305.
