L’Amministrazione dovrà consentire l’accesso al richiedente classificatosi secondo, salvo che il controinteressato non provi la sussistenza di un segreto tecnico e commerciale (e qui non ci si può discostare dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale). Solo qualora il controinteressato abbia adempiuto a tale onere dimostrativo, il richiedente sarà tenuto a dimostrare gli stretti presupposti dell’accesso difensivo per accedere al contenuto completo dell’offerta.
