Per carità, non è che sia illegittimo, non è questo il discorso.
Ma se ragioniamo, come si dovrebbe, secondo il canone del minimo mezzo giuridico, non solo non occorre la “diretta”, ma non occorre proprio la seduta pubblica in quanto la controllabilità da parte di ogni operatore economico della correttezza delle operazioni procedurali è garantita dal possibile accesso ai ben noti file log del sistema informatico. Finanche lo stesso concetto di “seduta pubblica virtuale” non ha nessun senso: o bastano i predetti file log di sistema o ci vuole sempre la seduta pubblica reale o, appunto, la predetta ed equipollente diretta streaming. È un fatto di cultura e di stile. E c’abbiamo fatto le stazioni appaltanti qualificate.
l.b.
