Non sono qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici e, in particolare, non sono riconducibili alla nozione di organismo di diritto pubblico. Consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministativo.
Non sono qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici e, in particolare, non sono riconducibili alla nozione di organismo di diritto pubblico. Consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministativo.