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Il consorzio stabile come operatore economico in grado di partecipare (anche) in proprio a procedure di gara e quindi titolato ad essere PMI: ma la partecipazione alla stessa gara della consorziata designata?

La Corte di giustizia ammette la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e della consorziata, solo ove quest’ultima non sia stata designata per l’esecuzione del contratto e non abbia, pertanto, concordato – per insuperabile presunzione – la presentazione dell’offerta. Volo troppo alto dei compilatori del nuovo codice, allora? «La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97» (D.Lgs. 36/2023, art. 67, ultimo periodo). 

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