La graduatoria non si era ancora consolidata e quindi si doveva procedere alla riformulazione della medesima senza tenersi conto dei valori di punteggio conseguiti dall’esclusa. Non condivisibile la sentenza del T.A.R. campano: «l’Amministrazione ha agito correttamente nel provvedere allo scorrimento della graduatoria, in seguito ad un’esclusione per anomalia dell’offerta».
