Non vale eccepire né il principio di auto-esecutività della disposizione normativa, né quello di consentita editabilità da parte della piattaforma. Giova richiamare l’art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici.
Non vale eccepire né il principio di auto-esecutività della disposizione normativa, né quello di consentita editabilità da parte della piattaforma. Giova richiamare l’art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici.