www.APPALTIeCONCESSIONI.eu

Prevedendo l’espletamento del sopralluogo a pena di esclusione, la stazione appaltante ha introdotto un requisito di partecipazione non attinente né all’offerta economica, né a quella tecnica?

Il giudice amministrativo osserva che «il nuovo d.lgs. n. 36/2023, operando una codificazione di taluni principi, mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica)» (si pensi anche al caso della procedura di gara che dovrebbe rimanere ferma … ). «Deve poi richiamarsi, in tale contesto, il particolare ruolo che il nuovo Codice dei contratti pubblici attribuisce ai due principi che guidano l’interprete nella lettura e nell’applicazione del nuovo impianto normativo di settore, ossia il principio del risultato e il correlato principio della fiducia»: «ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività».

Per poter leggere tutto l'articolo occorre effettuare il login oppure abbonarsi al giornale.

Url: https://www.appaltieconcessioni.eu/tematiche-generali/24770-prevedendo-l-espletamento-del-sopralluogo-a-pena-di-esclusione-la-stazione-appaltante-ha-introdotto-un-requisito-di-partecipazione-non-attinente-ne-all-offerta-economica-ne-a-quella-tecnica.html