«In caso di dichiarazioni mendaci, (…) la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea» (D.Lgs. 36/2023, art. 104, comma 5, primo capoverso). Ma all’ausiliato è richiesto un ragionevole grado di diligenza?
