La violazione, nella fattispecie, dei limiti esterni dell’esercizio della discrezionalità. Il problema si ripone comunque con il nuovo codice, che non prevede più alcun meccanismo automatico di individuazione delle offerte sospette di anomalia: peraltro, «gli elementi specifici ai fini della valutazione» da indicarsi in disciplina di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 110, comma 1, primo capoverso, non possono ingenerare nuovi inventivi automatismi di sorta stabiliti dalla stazione appaltante a sua discrezione.
