Poiché sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto; poiché, in ogni caso, la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis; poiché sono «rilevanti (…) nella fase (…) di esecuzione del contratto», che è successiva rispetto alla stipulazione; ciò premesso, per il principio di proporzionatezza – cioè di non inutile aggravamento della posizione dell’operatore economico – andrebbero richiesti solo alla consegna dell’appalto.
