Il file non trasmesso in piattaforma e per di più senza sottoscrizione digitale comporta esclusione secca: «Supplire alla mancanza di sottoscrizione dell’offerta mediante il soccorso istruttorio della P.A. (…) determina una lesione della par condicio dei concorrenti» (contra ANAC, in bando tipo n. 1/2023). Nessun contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
