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«I costi della manodopera (...) sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso» (D.Lgs. 36/2023, art. 41, comma 14, primo capoverso)?

Va ormai preso atto che l’approccio alla lettura della norma richiede il superamento del dato letterale e del principio logico di non contraddizione. Assistiamo al volo pindarico di che cosa debba intendersi per concetto di «scorporo»: «scorporo, cioè la necessità di separata quantificazione e indicazione» dei costi in discorso da parte della stazione appaltante. Ma questo allora era stato già scritto: «per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante (…) individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13» (primo periodo). Quindi, anche se la disciplina di gara riporta il primo capoverso, esso è tamquam non esset in parte qua. Sarà allora il caso di non riportare per niente in disciplina di gara il contenuto del primo capoverso, riferito ai «costi della manodopera»? È come con il raggruppamento di progettisti nell’appalto integrato: si menzioni soltanto la possibilità che essi siano “indicati” e basta (per il loro bene).

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