Il rischio della "causa ignota" del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltante, ma all’operatore economico incombe l’onere di attivarsi per tempo (principi consolidati).
Il rischio della "causa ignota" del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltante, ma all’operatore economico incombe l’onere di attivarsi per tempo (principi consolidati).
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