www.APPALTIeCONCESSIONI.eu

FREE L’ALLEGATO XII AL D.LGS. N. 163 DEL 2006 DISPONE CHE OCCORRE INDICARE «L’ORDINE DI GRANDEZZA DEI LOTTI»

Ma tale espressione non può essere intesa nel senso che sia necessario, ai fini della validità della procedura, che venga indicato con precisione il valore economico del singolo lotto.

«In relazione alla prima parte della censura, deve rilevarsi come l’indicazione del valore economico sia necessaria per potere parametrare su di esso la relativa offerta. Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia suddiviso in lotti l’Allegato XII al d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che occorre indicare «l’ordine di grandezza dei lotti». Tale ultima espressione non può essere intesa nel senso che sia necessario, ai fini della validità della procedura, che venga indicato con precisione il valore economico del singolo lotto, essendo sufficiente la sua descrizione quantitativa e qualitativa.

Nella fattispecie in esame la stazione appaltante, in conformità a quanto prescritto dal codice dei contratti pubblici, ha indicato il valore economico complessivo dell’appalto (euro 245 milioni) e ha descritto in maniera dettagliata ciascun lotto nelle tabelle allegate alla «Richiesta di offerta»» (Cons. Stato).

 

 

Url: https://www.appaltieconcessioni.eu/tematiche-generali/2516-l-allegato-xii-al-d-lgs-n-163-del-2006-dispone-che-occorre-indicare-l-ordine-di-grandezza-dei-lotti.html