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FREE L’ART. 232 DEL CODICE

La norma non impone all’ente di ricorrere soltanto agli operatori economici qualificati. Legittimo anche che taluni requisiti siano da possedere al momento della presentazione dell’offerta e altri entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

«L’art. 232 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che «gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori» (comma 1). La stessa norma aggiunge che «se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema» (comma 13).

La ragione giustificativa della suddetta norma è quella di consentire una più celere definizione della procedura senza dovere disporre di volta in volta l’accertamento del possesso dei requisiti da parte delle imprese che sono state utilmente inserite in appositi albi.

Tale norma, contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, non impone, però, come risulta dal suo contenuto, all’ente di ricorrere soltanto agli operatori economici qualificati. La peculiarietà dell’oggetto dell’appalto potrebbe, infatti, al fine di consentire l’allargamento della platea dei partecipanti, giustificare l’apertura a tutti i soggetti in possesso degli specifici requisiti richiesti dalla stazione appaltante.

(…)

Con riferimento, infine, alla asserita illegittimità della integrazione postuma dei requisiti, occorre premettere che il bando prevede taluni requisiti da possedere al momento della presentazione dell’offerta e altri requisiti da possedere entro il termine di trenta giorni dalla data di aggiudicazione (…). La Sezione ritiene che, in ragione della peculiarietà della procedura, tale previsione, applicabile indistintamente a tutte le imprese partecipanti, non sia illegittima» (Cons. Stato).

 

 

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