Vedi pronuncia.
«L’art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede quali sono i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.
L’art. 206 stabilisce che nei settori speciali «gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte».
Nella «Richiesta di offerte» è affermato espressamente che – omissis – non intende utilizzare i suddetti criteri sanciti dall’art. 86, aggiungendo che la verifica di anomalia verrà svolta «quando la migliore offerta scaturita dalla gara presenti uno scostamento significativo rispetto al valore posto a base di gara».
Nella specie, anche a volere ritenere esatta la percentuale di scostamento indicata dall’appellante, la stessa è stata ritenuta, alla luce del valore e dell’oggetto dell’appalto, non significativa. In assenza di specifici elementi idonei a dimostrare la irragionevolezza della scelta, la stessa non può essere sindacata senza invadere sfere di valutazione che sono proprie della stazione appaltante» (Cons. Stato).
