Vedi pronuncia.
«Lo stesso appellante non ignora che l’atto di informativa configura una tipica misura cautelare di polizia, preventiva ed interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso. Non occorre inoltre – per concorde giurisprudenza - né la prova di fatti di reato, né la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né la prova del reale condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi.
Agli effetti predetti è sufficiente un compiuto quadro fattuale ed indiziario di un “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2796; 13 ottobre 2003, n. 6187). Siffatta scelta è, del resto, coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite. La formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta, quindi, l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento.
Per quanto concerne il regime di acquisizione degli elementi di giudizio agli effetti del regime di prevenzione e tutela, su cui insiste l’odierno appellante, il Prefetto - anziché limitarsi a riscontrare la sussistenza di specifici elementi (come avviene per gli accertamenti eseguiti ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettere a) e b), del d.P.R. n. 252/1998) - può effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi in ordine a comportamenti e scelte dell’imprenditore che possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione. Si può, pertanto, ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza (quali il coinvolgimento in un’indagine penale, una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti) ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la potenziale ingerenza di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (cfr.; Consiglio di Stato, Sez. III, 15 aprile 2012, n. 2058; Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4737; Sez. V, 3 ottobre 2005, n. 5247; C.G.A. Sicilia, 24 novembre 2009 n. 1129).
La norma introduttiva dell’informativa prefettizia esprime, quindi, la ratio di anticipare la soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, in guisa da prescindere dal livello di rilevanza probatoria tipica del diritto penale e del diritto processuale in genere, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa, con la conseguenza che le cautele antimafia non obbediscono a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità penali (così Consiglio di Stato, Sez. III n. 2058 e sez. VI, n. 2867 del 2006 cit.)» (Cons. Stato, III, 15 settembre 2014, n. 4693).
