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FREE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: ESCLUSO IL PREZZO SIMBOLICO

La parte ricorrente asserisce che il consorzio aggiudicatario sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per aver riportato un prezzo meramente simbolico (0,01 centesimi di euro l’anno), per uno dei tre servizi oggetto di gara.

«Nel merito il ricorso appare suscettibile di positiva definizione con riferimento al primo mezzo di gravame con il quale parte ricorrente asserisce che il consorzio aggiudicatario sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per aver riportato un prezzo meramente simbolico (0,01 centesimi di euro l’anno), per uno dei tre servizi oggetto di gara.

Giova premettere al riguardo che l’art. 1 del capitolato speciale ha disposto che l’appalto in questione deve avere ad oggetto l’esecuzione del seguenti servizi: A. prelievi ematici e raccolta campioni biologici nei punti di prelievo; B. accessi per prelievi ematici e raccolta di campioni biologici a domicilio per gli utenti di tutti i Comuni dell’ULSS 7; C. accettazione amministrativa presso il punto prelievi di Farra di Soligo.

A ciascuna di queste prestazioni, il disciplinare di gara ha attribuito uno specifico peso ponderale nell’ambito della valutazione dell’offerta economica, stabilendo che i punti ad essa riservati sarebbero stati così calcolati: a) Servizio prelievi ematici/raccolta campioni biologici presso i punti periferici (peso 10% di 60 punti) max punti 6; b) Servizio prelievi ematici/raccolta campioni biologici a domicilio (peso 70% di 60 punti) max punti 42; c) Servizio accettazione amministrativa (peso 20% di punti 60) max punti 12.

Orbene, con riferimento al servizio di accettazione amministrativa l’odierna controinteressata ha proposto un prezzo pari ad € 0.01, ossia un prezzo meramente simbolico che non consente nella sua valenza quasi infinitesimale, se non addirittura inesistente, di attribuire ad esso un punteggio (nel caso di specie quello massimo di 12 punti) che possa essere ragionevolmente rapportato al valore concretamente indicato.

In altri termini, l’indicazione di un prezzo prossimo allo zero in relazione ad uno dei servizi oggetto di gara, oltre a vanificare completamente la valenza delle altre offerte formulate, che in relazione a tale servizio non hanno potuto far altro che conseguire, in via del tutto anomala, un punteggio quasi inesistente, si traduce in un’offerta completamente viziata sotto il profilo strutturale, ossia in un’offerta inammissibile per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali come riportati nella lex specialis di gara, indipendentemente dal peso ponderale che ad essi viene attribuito in sede di valutazione dell’offerta economica» (T.A.R. Veneto, I, 11 settembre 2014, n. 1200). 

 

SENIGALLIA, 10 OTTOBRE 2014 – LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI: IN PARTICOLARE, L’«IRREGOLARITÀ ESSENZIALE» – AGGIORNAMENTO AL DECRETO "SBLOCCA ITALIA"

 

 

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