Va considerato che «in tema di procedimenti concorsuali indetti per l’aggiudicazione di appalti pubblici le esigenze inerenti l’esercizio del diritto di difesa e quelle concernenti il principio di riservatezza dei segreti tecnici e commerciali vanno contemperati fra loro in concreto al fine di rinvenire un punto di equilibrio fra le opposte posizioni».
