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FREE IL REATO NON DICHIARATO, ANCHE ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA DELL’«IRREGOLARITÀ ESSENZIALE»

Ieri, corretto che il soggetto andasse subito escluso. E anche oggi, in quanto la mancata dichiarazione di una condanna per violazione delle norme sugli infortuni di lavoro non è proprio sanabile.

«Occorre premettere che l’inefficacia dell’aggiudicazione, adottata nei riguardi della ditta ricorrente, si basa sull’accertamento che la stazione appaltante ha compiuto in merito al possesso dei requisiti di ordine generale.

Più in dettaglio, la ditta – omissis – ha reso una dichiarazione non riportante la sussistenza di una condanna penale irrogata al suo amministratore unico, per violazione delle norme sugli infortuni di lavoro.

Si deve notare, in proposito, che, al momento della dichiarazione sopra citata, il reato addebitato all’Amministratore non era stato ancora dichiarato estinto.

Osserva il Collegio che, indipendentemente dal provvedimento di condono e dalla sopravvenuta declaratoria di estinzione del reato, deve affermarsi in maniera netta l’obbligo, per la ditta che partecipa ad una gara di appalto, di rendere una dichiarazione veritiera, ai sensi dell’art.38 d.lgs 163/2006.

Detto obbligo risponde ad una ben precisa esigenza che è quella di selezionare un contraente meritevole anche sotto il profilo della correttezza.

Le argomentazioni spese dalla difesa della ditta ricorrente non possono valutarsi con favore in quanto:

-la valutazione della gravità del reato spetta solo alla S.A.; se così non fosse, si introdurrebbe un criterio di opinabilità nell’obbligo dichiarativo capace di comprometterne la reale natura di adempimento collaborativo e non già di mero orpello burocratico;

- il concorrente, per partecipare alla gara, ha accettato di sottoscrivere in ogni sua parte il codice etico che contempla espressamente all’art.2 il dovere di correttezza, nel quale va ricompreso il dovere di dichiarare la reale situazione dei precedenti giudiziari, a prescindere da possibili meccanismi di condono o dall’operare di cause estintive;

-la modifica recata dal d.l.90 del 2014 non opera con riguardo alla gara in argomento, così come si è già ricordato in sede di decreto monocratico e, in ogni caso, la tesi sostenuta circa la rilevanza, a fini interpretativi, dell’art.39 del d.l. 90 del 2014, in ordine alle omissioni non essenziali, suscettibili di sanatoria non si attaglia al caso di specie, perché non si verte in tema di irregolarità non essenziale;

-in ultima analisi, l’art.38 del codice appalti costituisce senz’altro, fonte di etero integrazione del bando di gara, trattandosi di norma destinata ad operare al di là delle previsioni della lex specialis» (T.A.R. Puglia, Lecce, II, 15 settembre 2014, n. 2358).

 

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