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Pendenza di un procedimento penale per i reati previsti dagli artt. 110 c.p. 216 comma 1, nn.1 e 2, 219 comma 2 n. 1, 223 comma 1, comma 2 R.D. 267/1942 (bancarotta fraudolenta)

Si osserva che «la valutazione in ordine alla qualificabilità della fattispecie (…), come grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, è un processo di specifica pertinenza della stazione appaltante, alla quale è rimessa ogni decisione in ordine all’eventuale esclusione dalla gara d’appalto dell’operatore economico che versi nelle situazioni previste dall’art. 95 citato.

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