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Le cause di esclusione di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 95, comma 1, lett. e)

Rilevano per tre anni, decorrenti dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1 c.p.p., ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94.

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