Non è cambiato nulla: «l’eventuale violazione dei minimi salariali inderogabili previsti dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile – lungi dal consentire all’operatore economico di giustificare lo scostamento retributivo – impone piuttosto l’esclusione dalla gara di detto operatore». È allora inconferente sul punto la previsione del nuovo codice (art. 41, comma 14, ultimo cpv.): «Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale». Stimate le unità di personale necessarie per la commessa, in ordine alla suddetta componente del costo della manodopera il «ribasso complessivo» non è mai giustificabile, neppure in relazione a «una più efficiente organizzazione aziendale». E «la valutazione della stazione appaltante deve essere condotta con particolare rigore».
