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Vessatorio ed illegittimo pretendere per l'operatore economico l’atto pubblico a rogito del segretario comunale o provinciale, per una procedura negoziata o addirittura per un affidamento diretto: e basta!

«In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, [il contratto è stipulato] mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014» (D.Lgs. 36/2023, art. 18, comma 1, 1° cpv.). La norma è chiarissima, così come la sua ratio. Attenzione alla confusione concettuale di identificare tutto il sotto-soglia con le procedure negoziate e l'affidamento diretto. Ovvio che la sopra citata disposizione, in caso di ricorso alla procedura aperta sotto soglia, lascia pienamente autonoma la stazione appaltante di far ricorso all'atto pubblico.

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