Devono «ritenersi sussistenti i vizi denunciati da parte ricorrente sotto il profilo dell’eccesso di potere e dell’ingiustizia manifesta nel reputare l’operatore economico responsabile, a fronte di un’articolata condotta fraudolenta del proprio consulente – con cui aveva sino ad allora avuto uno stabile e proficuo rapporto professionale – finalizzata a confondere e mascherare le proprie mancanze, connotata non solo da false dichiarazioni, ma anche da documentazione a supporto che si sosteneva emessa da inesistenti funzionari dell’Agenzia delle Entrate».
