Possono essere anche “integrate (…) le dichiarazioni necessarie”: il che implica che, sempre nell’ambito della finalità di chiarificazione e di specificazione, la legge ammette una quota di integrazione (addirittura dichiarativa, e non solo documentale), purché evidentemente nel rispetto della regola della par condicio, id est in presenza di un’offerta già sufficientemente definita nel suo complesso, ancorché bisognosa di precisazioni di dettaglio. Domanda: si arriverà un domani, per un operatore economico che omette di dichiarare il subappalto qualificatorio, ma che in prevalente ha una classifica che copre anche l’importo della non posseduta scorporabile a qualificazione obbligatoria, a consentire ora per allora di barrare materialmente la casella relativa al predetto subappalto stesso?
