«Dall’esame del complesso delle citate disposizioni si evince che il sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di Committenza attiene a due ambiti di intervento: la procedura di affidamento dell’appalto e l’esecuzione del contratto. Nessuna qualificazione è invece richiesta e prescritta ai fini della stipula del contratto di appalto (diversamente dalle ipotesi di PPP, per le quali l’art. 174, comma 5, del Codice prescrive espressamente che “I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell’articolo 63”).
