Il C.d.S. «sospende l'esecutività della sentenza impugnata»! Oggi la riforma: «il d.lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal d.lgs. n. 50 del 2016»; «per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia». La stessa sorte del T.A.R. di Reggio Calabria toccherà, si confida, al T.A.R. meneghino.
