Secondo il C.d.S. di oggi «appare prima facie propugnabile la tesi della ribassabilità temperata dei costi della manodopera a mente dell’ultimo periodo dell’art. 41, co. 14 d.lgs. 36/2023, anche in adesione a recenti pronunciamenti di questo Consiglio». Ma che cosa puntualmente dicono tali richiamati «recenti pronunciamenti»? Dicono che «si desume la piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016.
