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Il D.Lgs. 36/2023, art. 101, comma 4: «la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica»

Era una disposizione che i compilatori del nuovo codice potevano risparmiarci, sostanzialmente inapplicabile o comunque inutile, in quanto l’errore materiale deve sempre essere oggettivamente rilevabile ex se. E, quanto alla modifica dei costi della manodopera indicati in sede di offerta, c’è una minima flessibilità in giurisprudenza.

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