L'istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale, ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l'azione dei soggetti pubblici: «Né l’appellante ha rappresentato in alcun modo il mancato possesso in capo alla controinteressata di requisiti generali o speciali di partecipazione in grado di determinare l’esclusione del concorrente». Il C.d.S. conferma il T.A.R. Salerno e assesta una stoccata alla grossolanità interpretativa del T.A.R. che ha seguito l’ANAC.
