L’art. 97 del codice riguarda le cause di esclusione di partecipanti ai raggruppamenti. Il comma 3 così stabilisce: «I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono». Qual è la non lieve, del tutto illogica lacuna?
