L’istanza di oscuramento non è realmente motivata: si tratta di affermazione del tutto generica e priva di qualsivoglia elemento idoneo a riscontrare – effettivamente – l’esistenza di segreti tecnici e commerciali. La stessa Amministrazione non ha fornito un’adeguata motivazione in ordine ad effettive e concrete esigenze di tutela del segreto tecnico e commerciale. La stazione appaltante ha poi ritenuto di escludere, per tutti, talune parti delle offerte, applicando una sorta di “principio di reciprocità”, di cui però non v’è traccia nella normativa vigente.
