Si osserva che, «verosimilmente nell’ottica di una omologazione della disciplina dei consorzi non necessari», «viene estesa ai consorzi di cooperative e artigiani la necessità di verifica in gara dei requisiti generali (artt. 94 e 95 del Codice) e ciò, non solo a carico delle consorziate esecutrici, ma anche di quelle che prestano i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio al consorzio, ossia quei requisiti che quest’ultimo utilizzerà o aggiungerà ai requisiti propri ai fini della qualificazione in gara (art. 67, commi 3 e 5, del Codice)» (sic). In termini, sia la relazione illustrativa, sia il parere del Consiglio di Stato (sic). Non ci siamo proprio, ma proprio per niente!
