Al primo seminario in house a Milano presso il Comune (25 e 26 maggio 2023) lo dicemmo e lo scrivemmo subito: non è cambiato nulla rispetto al D.Lgs. 50/2016! Ci sono costi della manodopera valutabili e non: quindi è per logica elementare che non può essere vero quello che pur letteralmente recita la disposizione. Inconferente l’ultimo capoverso: «Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale». E oggi si riafferma: le «coordinate normative confermano pienamente il sistema di verifica in gara del costo della manodopera previsto dal d.lgs. n. 50 del 2016». La questione è da tempo chiusa in giurisprudenza. L’eziogenesi della patologia giuridica, ricordiamolo, è nella legge-delega fatta da un governo “tecnico”, con la manina morbida di un esponente labour che mette la fiecca. Ma la quadratura del cerchio, in quanto tale, non poteva riuscire ai pur sapienti compilatori del nuovo codice.
